Con il decreto 145/2013 "Destinazione Italia", sono state apportate alcune modifiche alla disciplina in condominio, in precedenza riformata con la legge 220/2012 (Riforma del condominio). In particolare sono state apportate le seguenti modifiche:
Formazione professionale dell'amministratore di condominio
Previsto un regolamento ministeriale, che stabilisca i criteri (di qui gli enti accreditati), per svolgere corsi di formazione in materia condominiale.
"Con Regolamento del Ministro della giustizia, sono determinati i requisiti necessari per esercitare l’attività di formazione degli amministratori di condominio nonché i criteri, i contenuti e le modalità di svolgimento dei corsi della formazione iniziale e periodica. L’attività può essere svolta anche in forma societaria, di persone o capitali. In questi casi, i requisiti devono essere posseduti dai soci illimitatamente responsabili, dagli amministratori e dai dipendenti incaricati di svolgere le funzioni di amministrazione dei condomini a favore dei quali la società presta i servizi."
Maggioranze per lavori di riqualificazione energetica (Art. 1120 del c.c.)
Eliminati gli interventi volti al risparmio energetico, da quelle innovazioni previste dall'art. 1120, che sono soggetti alla maggioranza del 2° comma dell'art. 1136 (maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio).
Con il decreto, le opere per il contenimento dei consumi energetici, fanno riferimento alla legge 10/91, la quale prevede la redazione di una diagnosi energetica o ape (attestato di prestazione energetica), nel quale si attesti il riparmio derivante da tale intervento. In presenza di tale documento, il quorum per deliberare è del 50%+1 dei condomini intervenuti in assemblea, con almeno 1/3 del valore millesimale (in seconda convocazione).
Testo soppresso con la conversione in legge. Rimane pertanto valida la maggioranza prevista dal 2° comma dell'art. 1136 (maggioranza degli intervenuti in assemblea e almeno la metà del valore dell'edificio).
n presenza di diagnosi o attestato di prestazione energetica, vale comunque il quorum deliberativo del 50%+1 dei condomini intervenuti in assemblea, con almeno 1/3 del valore millesimale (in seconda convocazione).
Registro di anagrafe condominiale (Art. 1130 del c.c.)
Trai i compiti dell'amministratore, figura in tale articolo: "6) curare la tenuta del registro di anagrafe condominiale contenente le generalità dei singoli proprietari e dei titolari di diritti reali e di diritti personali di godimento, comprensive del codice fiscale e della residenza o domicilio, i dati catastali di ciascuna unità immobiliare, nonché ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza.”
Sono state aggiunte le parole “delle parti comuni dell'edificio”.
In pratica non è più necessario accertare lo stato di sicurezza degli impianti delle parti private in condominio. È pur sempre opportuno, sensibilizzare i condomini del fatto che anche gli impianti privati sono soggetti a verifiche di sicurezza, nell'interesse di tutto l'edificio (in particolare camini e impianti a gas).
Fondo di Riserva per i lavori straordinari (Art. 1135 del c.c.)
Il testo è stato integrato con la frase: “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo puo' essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti”.
In pratica, è possibile procedere con i lavori, prevedendone la relativa copertura parziale, mediante pagamenti che procedono con lo stato di avanzamento dei lavori. Pertanto il condominio, non è più obbligato ad anticipare tutta la spesa dei lavori.
Sanzioni per infrazioni al regolamento condominiale (Art. 70 norme di attuazione del c.c.)
Il nuovo testo post riforma dell'art. prevedeva che: “Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie.”
Con il decreto il testo viene così integrato: “L'irrogazione della sanzione e' deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'articolo 1136 del Codice."
In questo senso, siamo stati sempre dell'opinione che solo l'assemblea può assumersi la responsabilità di stabilire sanzioni contro le infrazioni al regolamento, accettandone anche le conseguenze nel caso in cui il condomino sanzionato, presentasse ricorso contro tale azione.