Con l'ultima legge di stabilità (anno 2014) nr. 147 del 23 dicembre 2013, è stata modificata la detrazione fiscale per gli interventi di ristrutturazione edilizia. Pertanto i lavori svolti presso le parti comuni e le singole unità immobiliari solo se residenziali, godranno delle seguenti detrazioni a seconda del periodo di realizzatione.
Di seguito si vuole sintetizzare i punti principali della detrazione, per i dettagli si rimanda alla guida dell'Agenzia delle Entrate.
CONSISTENZA DELLA DETRAZIONE
QUOTE E PERIODI DI DETRAZIONIE PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA
PERIODO DEI LAVORI |
Dal 26 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 |
Dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 |
Dopo il 1 gennaio 2016 |
PERCENTUALE DI DETRAZIONE PER SINGOLE UNITÀ IMMOBILIARI O PARTI COMUNI IN CONDOMINIO |
50% | 40% | 36% |
LIMITE MASSIMO DI SPESA PER UNITÀ IMMOBILIARE |
€ 96.000 | € 96.000 | € 48.000 |
RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE PER SOGGETTI DI QUALSIASI ETÀ |
10 anni | 10 anni | 10 anni |
Il criterio di competenza è quello di cassa, ovvero l'anno del pagamento (bonifico) dei lavori. Questo vale anche per le parti comuni dei condomini (pagamento dei lavori da parte dell'amministratore).
Se la spesa fa riferimento a lavori iniziati in anni precedenti, costituendone la loro prosecuzione, vale comunque il limite complessivo previsto.
Per godere della detrazione fiscale, l'immobile deve essere dichiarato al catasto (detrazione possibile solo ed esclusivamente per le categorie residenziali).
Per gli edifici soggetti ad ampliamento, la detrazione spetta per il risanamento energetico della sola parte esistente. Per esistente si intente la parte che non viene demolita. In caso di completa demolizione, vale solo in caso di fedele riscotruzione dell'edificio.
CHI PUÒ BENEFICIARE DELLA DETRAZIONE
Proprietari o nudi proprietari titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
Locatari o comodatari
Soci di cooperative divise e indivise
Imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
Soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Famigliari conviventi fino al terzo grado di parentela che partecipano alla spesa.
In caso di vendita dell'immobile, la detrazione è trasferibile, come per l'acquisto di un immobile ristrutturato dal venditore.
CUMULABILITÀ CON ALTRE DETRAZIONI
L'agevolazione non è cumulabile con altre detrazioni d'imposta nazionali, ad esempo, si deve scegliere se beneficiare di quella per il recupero edilizio o per il risparmio energetico.
Non è cumulabile con altri contributi comunitari, regionali, provinciali o locali.
È prevista la possibilità di beneficiare del finanziamento per gli anni 2014 e 2015 di cui alla deliberazione Nr. 691 del 10 giugno 2014, della Giunta Provinciale di Bolzano.
GLI INTERVENTI AGEVOLATI
Per conoscere nel dettaglio i lavori soggetti a detrazione, rimandiamo a quanto indicato in maniera dettagliata nella Guida della Agenzia delle Entrate.
Tuttavia possiamo distunguere i lavori nelle seguenti categorie di intervento:
- Interventi antisismici
- Manutenzione ordinaria
- Manutenzione straordinaria
- Restauro e risanamento conservativo
- Ristrutturazione edilizia
- Acquisto o realizzazione di box pertinenti l'abitazione
Per conoscere nel dettaglio le spese detraibili, calcolo, limiti e ripartizione della detrazione, si rimanda alla guida dell'Agenzia delle Entrate.