Introdotte dal governo (comma 14 dell’articolo 19 del decreto-legge 31 maggio 2010) importanti novità in materia di compravendita di immobili: obbligo di dichiarare nell'atto di vendita la conformità dell'unità immobiliare con le planimetrie del catasto. Tale dichiarazione può essere sostituita da una attestazione di un tecnico abilitato, fermo restando che nella circolare della agenzia del territorio 2/2010 viene specificato che: "in presenza di difformità di scarsa rilevanza tra lo stato di fatto di un immobile e la sua configurazione catastale (spostamenti di porte, tramezzi ecc.) non è obbligatorio presentare la dichiarazione di variazione in catasto." Basta invece rilasciare un’attestazione di conformità dell’immobile, visto che gli interventi non hanno intaccato la rendita. Per quanto riguarda il coordinamento con l'ordinamento tavolare (quindi sapere se si renderà necessario anche l'aggiornamento dei piani di divisione) , si aspettano dei chiarimenti in merito dalle Provincie di Trento e Bolzano
Modifiche al catasto
Con l'attuazione del decreto-legge 31 maggio 2010 vi sono delle importanti modifiche, in particolare Il comma 14 dell’articolo 19 della legge aggiunge all’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52 il comma 1-bis, che ora risulta essere così:
1. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione, l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.
1-bis. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, ad esclusione dei diritti reali di garanzia, devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, o tre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale. La predetta dichiarazione può essere sostituita da un’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Prima della stipula dei predetti atti il notaio individua gli intestatari catastali e verifica la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”
Modifiche al tavolare
Inoltre per quanto riguarda le Provincie di Trento e Bolzano, dove vige il sistema tavolare, al comma 16 dello stesso articolo 19 un nuovo periodo, di modo che il comma 16 ha ora il seguente testo: „16. Le disposizioni di cui ai commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2010. Nel rispetto dei principi desumibili dal presente articolo, nei territori in cui vige il regime tavolare le regioni a statuto speciale e le province autonome adottano disposizioni per l’applicazione di quanto dallo stesso previsto al fine di assicurare il necessario coordinamento con l’ordinamento tavolare.”